I cittadini in merito all'obbligo vaccinale negli asili...

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I cittadini in merito all'obbligo vaccinale negli asili...

Messaggiodi Dr.Ascani il gio lug 28, 2016 10:00 am

Per l'Emilia Romagna.

Gentili Onorevoli,
Siamo qui oggi per sottoporvi il nostro parere ed i nostri timori, più che giustificati, in merito ad una questione che ci tange personalmente. Parliamo delle vaccinazioni, in questo particolare caso, di quelle pediatriche e dell'iniziativa di legge “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L. R. n. 1 del 10 gennaio 2000”, oggetto numero 2880 della X Legislatura.
In tale proposta di legge, ritroviamo l'art. 6 comma 2, citiamo:
“Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati; l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Al fine dell'accesso, la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma.”
Siamo qui per cercare di instaurare una discussione in merito a tale proposta, dal punto di vista medico, legale e anche come cittadini.
Il tema delle vaccinazioni è stato trattato negli ultimi anni con troppa superficialità, sia da parte dei medici, dei genitori, degli organi di stampa e delle istituzioni stesse. Parliamo di un atto medico, di un farmaco, che comporta sia dei benefici ma anche dei rischi. Parliamo di un atto medico preventivo, a cui non possono essere sottoposti tutti indifferentemente. Parliamo di un farmaco, e come tale ha controindicazioni, effetti collaterali, anche gravi. Il problema delle vaccinazioni è che purtroppo non avendo degli screening pre-vaccinali che possano assicurare di non avere danni, come si può tranquillamente notare nel seguente report.
Solo nel 2015 sono stati riportati 7892 casi di reazioni avverse, come si può leggere dal rapporto OsMed pubblicato a giugno 2016 e che riguarda le segnalazioni del 2015, consultabile al seguente link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/ ... FA-acc.pdf. Considerando che annualmente nascono meno di 500.000 bambini, le reazioni avverse segnalate, oltre ad essere considerate sottostimate dalla stessa AIFA, hanno incidenze ben più alte di quelle solitamente riferite.
Molti di questi danni si sarebbero forse potuti evitare se fossero state fornite informazioni non tendenziose e corrette alle famiglie, quello che purtroppo ancora troppi addetti del sistema sanitario rifiutano di ammettere poiché hanno paura delle possibili conseguenze sulla loro carriera. Spesso però in caso di danno o reazione avversa ci si ritrova davanti ad un muro omertoso. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015 il decreto Ministeriale del 30 aprile 2015 che recepisce le direttive europee sulla farmacovigilanza (Direttive 2010/84/EU e 2012/26/UE). Il decreto introduce importanti modifiche sul sistema nazionale di farmacovigilanza per la raccolta e valutazione, ed introduce inoltre una tempistica ben precisa per la segnalazione delle sospette reazioni avverse: il segnalatore è adesso tenuto a trasmettere la scheda entro 2 giorni, ridotti a 36 ore nel caso di farmaci di origine biologica (vaccini inclusi), al responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di competenza (ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS), il quale, entro 7 giorni dal ricevimento della scheda, deve inserirla nella RNF previa verifica della completezza e della congruità dei dati. Questa disposizione favorirà l’individuazione precoce dei segnali di sicurezza assicurando una segnalazione tempestiva delle reazioni avverse. Sappiamo però per certo che troppo spesso il medico o il pediatra di base si rifiutano di segnalare le reazioni avverse oppure raccolgono la segnalazione senza inviarla, diminuendo sempre più la fiducia dei cittadini nei confronti delle Autorità Sanitarie.
Il nuovo decreto è consultabile qui: http://www.quotidianosanita.it/governo- ... o_id=29617
In questa proposta di legge si avanza la richiesta di abrogare la L. R. n. 1 del 10 Gennaio 2000. Tale legge nell'art. 6 comma 1 recita: “Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'art. 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.”
Abrogare tale legge inserendo un divieto di accesso ai bambini non vaccinati con le quattro vaccinazioni obbligatorie, porterebbe al rischio di emarginazioni e atti discriminatori da parte delle istituzioni, delle strutture, degli altri bambini e degli altri genitori nei confronti degli stessi e dei loro genitori.
Le implicazioni ed i risvolti che non sono stati presi in considerazione sotto il profilo sanitario sono le seguenti:
come abbiamo descritto nella prima parte, le vaccinazioni sono farmaci, atti medici di profilassi preventiva e possono comportare dei rischi, anche gravi e permanenti.
I danni da vaccino non sono eventi rari e non sono nemmeno recenti, basti considerare che esistono leggi in merito ai danni da vaccino (L. 210/1992 e L. 229/2005), stabilendo addirittura graduatorie nel decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010.
Uno dei punti principali di attaccabilità di tale normativa è costituita dal fatto che nessun vaccino porta ad una immunizzazione totale nel 100% dei vaccinati e che la durata dell'immunità è variabile da persona a persona. Il numero delle dosi e le tempistiche dei richiami vengono definiti in base a studi statistici. Se un bambino dovesse risultare non immunizzato verrebbe escluso anche lui?
In questo provvedimento si vorrebbe richiedere a tutti i bambini che dovrebbero usufruire di questo servizio di sottoporsi alle quattro vaccinazioni obbligatorie per legge (difterite, tetano, poliomielite e epatite b). In merito a difterite e poliomielite sono malattie dichiarate debellate e se effettivamente ci fosse un rischio concreto di un ritorno di tali patologie, dovremmo rivaccinarci tutti quanti con il vaccino antipoliomielitico orale, unico che possa conferire immunità in caso di vero rischio, come si può leggere dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità: http://www.epicentro.iss.it/problemi/polio/polio.asp. In merito alla vaccinazione antiepatite B, divenuta obbligatoria in seguito ad una tangente(Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 12 aprile 2012 n. 5756 ), vi invito anche a leggere il Rapporto Seieva nel quale viene chiaramente scritto che tale vaccinazione non ha portato ad alcuna inflessione della patologia nell'età pediatrica. In merito infine alla vaccinazione antitetanica, essa non è una patologia trasmissibile e quindi sarebbe un dispositivo di protezione individuale e non collettiva.
Un tale provvedimento dovrebbe anche portare a sottoporre tutte le persone che dovrebbero entrare a contatto con i bambini alla vaccinoprofilassi per tutte quelle malattie, poiché vorrei ricordarvi che nessun vaccino conferisce una immunità valida e duratura a vita.
Attuare un tale provvedimento significa che l’individuo affida la propria vita o quella dei propri figli nelle mani dello Stato e di autorità sanitarie che, come spesso vediamo nei fatti di cronaca, è sempre più sotto inchieste varie per atti di malasanità, errori umani o errori di tipo cognitivo.
Nell'ultimo punto voglio parlare delle attuali vaccinazioni. In Italia non esiste la possibilità di effettuare solo ed esclusivamente i quattro vaccini obbligatori e questo risulta alquanto grave, sia dal punto di vista economico, come evidenziato da una recente presa di posizione del Codacons dato che effettuare un esavalente il quale ne prevede due in più (antihib e antipertosse), sia dall'impossibilità data ai genitori di non poter effettuare solo le quattro obbligatorie oppure di evitare la componente antipertossica nel caso di reazioni avverse precedenti a tale componente.
In merito alle implicazioni legali di tale proposta, in Italia abbiamo una Costituzione. Una Costituzione che ci dà dei diritti, come singoli e come società. Chi non vaccina o segue uno schema personalizzato, qualsiasi siano le sue motivazioni, non deve e non può essere ritenuto irresponsabile ed escluso dalla vita sociale. La nostra libertà di crescere figli sani e di inserirli in comunità, non può essere decisa sulla base di ideologie o, cosa ancora più grave, su interessi economici.
Vogliamo ricordare dal punto di vista legale che il diritto allo studio è inalienabile e non prevaricabile, e fa riferimento anche a quelle strutture che non rientrano nel campo delle scuole dell'obbligo, questo poiché gli asili nido rientrano nella categoria delle modalità di sviluppo della personalità del bambino e gli permettono di avviare il loro percorso verso la socializzazione con il mondo.
In merito alla legislazione nazionale, ricordo che la Costituzione Italiana afferma quanto segue:
Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
L’unico modo in cui gli interessi del collettivo possano prevalere sul singolo individuo viene previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza 307 del 1990, di cui vi cito un estratto:
“Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.”
Per quanto riguarda il Diritto Internazionale, ricordo:
- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 26 concernente il diritto all’istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli (10.12.1948);
- Il Patto internazionale sui diritti economici del 19.12.1966 concernente il diritto di ciascuno all’istruzione;
- Convenzione internazionale dell’UNESCO contro la discriminazione nel campo dell’educazione, artt. 4 e 5 (14.12.1960);
Per quanto concerne le Convenzioni ed i Diritti garantiti dagli organi dell'Unione Europea, ricordiamo che è stata utilizzata la Convenzione per i diritti dei bambini delle Nazioni Unite (UNCRC), grazie alla quale troviamo l’articolo 24, in cui al comma 2 si afferma che qualsiasi decisione venga intrapresa da autorità pubbliche o istituzioni private, si deve prendere come considerazione primaria il bene del bambino, e da tutto quello che finora è stato riferito, non avviene certo per il bene dei bambini o della collettività.
Chiediamo pertanto che i diritti fondamentali nostri e dei nostri figli vengano rispettati, considerando che anche le nostre tasse servono per quei servizi da cui si vogliono escludere i nostri figli. Le nostre tasse contribuiscono in modo indiretto anche al finanziamento delle strutture da cui si vorrebbe escludere i non vaccinati. Chiediamo che i vaccini rimangano non discriminatori così come avviene in altri paesi, per garantire ai nostri figli un futuro senza discriminazioni o distinzioni.
Chiediamo che la vaccinoprofilassi rimanga allo stato attuale, quindi non discriminante per l'accesso al servizio educativo 0-3 anni. Non chiediamo una abolizione, poiché comprendiamo quanto possa essere difficile informare correttamente i genitori senza eseguire ricatti sociali o terrorismo psicologico.
Comprendiamo di essere solamente un gruppo di genitori ma in qualità di cittadini di questa Regione, chiediamo che vengano ascoltati anche i nostri pareri, poiché sappiamo entrambi quanto possano essere lunghe le tempistiche per effettuare un ricorso nelle sedi opportune e nel frattempo assisteremmo ad atti di emarginazione o di discriminazione.
Vi ringraziamo per l'attenzione,

Cordiali saluti
Dr.Ascani
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