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Per la Consulta, l'omeopata deve essere medico

MessaggioInviato: ven dic 19, 2008 3:38 pm
di Dr.Ascani
E' contrassegnata dal numero 34.200 la sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato punibile il non laureato in medicina che prescrive medicinali omeopatici. Il giudizio espresso dalla Consulta è, peraltro, in perfetta sintonia con quanto stabilito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici a Terni nel maggio 2002. La FNOM, infatti, ha riconosciuto in quell'occasione la pratica delle medicine complementari come Atto del medico. Tutto parte da quando il signor Marcello M. decide di esercitare dal 1993 al 1998 un'attività di visite, diagnosi e terapie mediche pur non essendo un laureato in medicina abilitato all'esercizio della professione. In un precedente giudizio era stato assolto adducendo la motivazione che, prescrivendo rimedi di origine naturale egli non aveva compiuto atti riconducibili alla medicina, tanto più che i suoi "pazienti" sembravano essere a conoscenza del fatto che affidavano la loro salute ad un non laureato. Ma la Cassazione ha emesso parere opposto, accogliendo il ricorso della Procura di Bologna. Il relatore scrive testualmente: "Integra il reato di esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività rientrano nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un titolo valido e idoneo. Poco importa - continua il relatore - se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dalla Stato: certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato, d'accordo con il suo medico curante, dal quale le ricette devono essere redatte". Diversamente, ribadisce la sentenza, "sarebbe paradossale imporre oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica". A utile completamento la Cassazione fornisce nella sentenza un elenco di altre "attività" di esclusiva competenza del medico: chiropratica, agopuntura, massaggi terapeutici, ipnosi curativa, fitoterapia, idrologia.

Fonte:
articolo di Antonella Bondi